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27 Luglio 2024

Disciplina applicabile ai provvedimenti di “riallineamento di carriera” conseguenti al compiersi delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399.

ordinanza ministeriale

Sono pervenute diverse segnalazioni riguardanti difformità nella trattazione, presso codeste Ragionerie territoriali dello Stato, dei provvedimenti con cui le Istituzioni scolastiche danno attuazione alla disposizione di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, ovvero “riallineamenti di carriera”, “progressioni di carriera” o “inquadramenti contrattuali”.
In termini generali, può dirsi che la questione riguarda l’applicazione o meno a detti provvedimenti della disciplina relativa ai provvedimenti per mezzo dei quali le Istituzioni scolastiche effettuano il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo, ai sensi del decreto-legge 19 luglio 1970, n. 370, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n.
576, ovvero “ricostruzioni di carriera”.
Quest’ultima categoria è stata, infatti, oggetto negli anni di numerosi interventi legislativi, regolamentari, giurisdizionali, nonché interpretativi anche da parte dello scrivente Dipartimento, come nel caso delle recenti Circolari RGS nn. 27/2017 e 28/2021, rispettivamente prot. n. 181138 del 06/10/2017 e prot. n. 293194 del 02/12/2021.

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